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OGGETTO: Casa Reclusione di Tempio – Arbitraria imposizione dei turni di lavoro a 8 ore giornaliere. Violazione delle prerogative sindacali e richiesta immediata di ripristino dell'orario contrattuale. Diffida e messa in mora.

Egregio Direttore,
Abbiamo ormai preso atto nostro malgrado della decisione assunta in via unilaterale da codesta Direzione di imporre al personale di Polizia Penitenziaria turnazioni lavorative della durata di 8 ore giornaliere. Tale provvedimento è stato adottato in totale spregio delle regole che governano le relazioni sindacali, escludendo e ignorando deliberatamente il coinvolgimento preventivo delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Quadro Nazionale.
Si rammenta che l'orario di lavoro ordinario del personale del Corpo è normativamente fissato in 36 ore settimanali, articolate di norma su turni giornalieri di 6 ore (art. 8, comma 4, dell'AQN). La predisposizione strutturale e sistematica di turni eccedenti le 6 ore, al di fuori di specifici e documentati stati di emergenza contingenti e, soprattutto, in assenza di un preventivo esame e accordo con le rappresentanze dei lavoratori, si configura come una palese illegittimità, oltre che come un gravoso e ingiustificato aggravio del carico di lavoro psicofisico per il personale, già penalizzato da croniche carenze di organico.
A tal proposito, si richiama la recentissima e chiarificatrice sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila – Sezione Lavoro – n. 163 del maggio 2026. Il giudizio in questione, scaturito proprio da un ricorso promosso dalla UIL contro l’Amministrazione Penitenziaria per fattispecie del tutto analoghe, ha sancito la condanna della Direzione per condotta antisindacale (ex art. 28 Legge 300/1970).
La Corte d'Appello aquilana ha stabilito con assoluta nettezza che:
1. La predisposizione unilaterale di turni di lavoro superiori alle sei ore giornaliere, in violazione degli accordi sindacali vigenti e dell'AQN, è "assolutamente illegittima".
2. L’Amministrazione non può trincerarsi dietro la formula generica delle "esigenze di servizio" o delle carenze strutturali per eludere gli obblighi di contrattazione e modificare in via d’imperio l'organizzazione del lavoro e della vita dei poliziotti.
L’orientamento giurisprudenziale sopra citato non lascia spazio a interpretazioni di comodo: l’organizzazione dei turni non è una mera prerogativa gestionale interna ed esclusiva del Direttore, ma un elemento che incide direttamente sulla sicurezza operativa e sul benessere del personale, e pertanto soggetto a rigidi vincoli pattizi.
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Segreteria regionale:
DIFFIDA
codesta Direzione dal proseguire nell'adozione di modelli organizzativi unilaterali e ne chiede l'immediata revoca, al fine di ripristinare ad horas il servizio secondo l'articolazione ordinaria contrattuale e il rispetto delle 36 ore settimanali.
In conclusione, si rappresenta che, in caso di mancato riscontro alla presente o di persistenza della condotta contestata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la UIL FP Polizia Penitenziaria non esiterà a tutelare i diritti dei lavoratori in ogni sede competente. Nello specifico, verrà presentato formale ricorso dinanzi al competente Tribunale del Lavoro per la declaratoria di condotta antisindacale, richiedendo l'immediata cessazione del comportamento illegittimo, così come già vittoriosamente avvenuto nel distretto dell'Aquila.
In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.